Bandi di concorso
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI DUE DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA, SETTORI TECNICI, PROT. ANSF 21974 DEL 21/12/2018, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 11098/2022 DEL 08/08/2022
Criteri di valutazione
20 Ottobre 2022
Definizione dei criteri per lo svolgimento della prova di informatica che si svolgerà in data 02/11/2022
La conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi verrà valutata sulla base dei seguenti criteri.
Criteri |
Valutazione massima attribuibile |
Chiarezza, completezza e capacità di risolvere i quesiti posti |
40 |
Corretta ed esplicativa capacità di presentazione delle ipotesi risolutive rispetto ai quesiti proposti |
30 |
Tempo impiegato per l’ultimazione della prova rispetto al massimo consentito (tempo massimo 30 minuti)
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30 |
Ciascun componente della Commissione effettuerà la propria valutazione per ciascuno dei criteri sopra descritti e verrà calcolata la valutazione media.
La somma delle valutazioni medie di cui sopra costituirà la valutazione totale attribuita.
La valenza della suddetta prova potrà al più incidere sul punteggio già conseguito, potendo pesare, anche in negativo, in misura non superiore al 10% del punteggio totale attribuibile; pertanto, il punteggio finale attribuibile alla prova di cui trattasi potrà variare tra +10 o -10 secondo una scala in cui alla valutazione totale 100 sarà attribuito il punteggio +10 e alla valutazione totale 0 sarà attribuito il punteggio -10